Uno dei motivi di incomprensione fra fotografo e sposi è, spesso, la proprietà degli originali (files digitali sorgenti o, un tempo, negativi su pellicola).
A volte gli sposi pretendono questa consegna, ed i fotografi la negano...
E' questo uno dei rari casi nei quali la verità sta davvero nel mezzo: in assenza di diversi patti scritti, gli originali delle riprese di matrimonio, cerimonia e ritratto per legge appartengono fifty-fifty (cioè in proporzione uguale) sia al fotografo che agli sposi che hanno commissionato il servizio.
E quindi:
a) E' corretto che vengano custoditi presso lo studio del fotografo, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy (non può avvenire pubblicazione senza assenso degli Sposi).
b) E' corretto che gli sposi non pretendano la consegna incondizionata di tali originali, ma la richiedano a fronte di un giusto compenso.
c) E' corretto che il fotografo non li consegni "di default"; d’altro canto, il fotografo deve dare la possibilità di riscattare la quota di "proprietà'" degli sposi.
d) Conseguentemente, sono invece sbagliate le posizioni sia degli sposi che pretendono la consegna su sola richiesta, come anche del fotografo che si rifiuti, ad ogni costo, di consegnarli.
Queste indicazioni valgono IN ASSENZA di ACCORDI espliciti sulla disponibilità degli originali. Se esistono scritture di accordi interpersonali, valgono tali accordi.
Se gli sposi - o comunque la persona ritratta e committente - vogliono riscattare tali originali (o desiderano la consegna dei files originali), hanno diritto a chiederli, ed il fotografo è tenuto a consegnarli, purché dietro pagamento di uno specifico e congruo compenso.
Per “file originale” NON si intende necessariamente il file in formato RAW (che per sua natura è un semilavorato), ma un file anche in formato chiuso (jpg, tiff, psd, eccetera) di risoluzione equivalente a quella dello scatto nativo e, in caso di compressione, alla massima qualità possibile.
Esiste una sentenza della Corte di Cassazione che si è pronunciata in tal senso, con sentenza del 28/6/1980 n. 4094: la proprietà dei negativi di ritratto e di cerimonie come matrimonio e simili è del fotografo, e non del committente.
Suprema corte di Cassazione civile, sez I, 28/06/1980 n. 4094, reperibile - fra gli altri - in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 6. Foro it. 1980, I, 2121, Giust. civ. 1980, I, 2101, che recita: "Nell'ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, regolata dall'art. 98, I. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall'art. 88 comma 3 di detta legge per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino commercialmente. Nell'ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprietà del negativo e non è tenuto a consegnarlo al committente."
Tuttavia, dato che gli sposi (o le persone ritratte) conservano la facoltà di usare tali immagini (come determinato dall' art. 96 legge 633/41), ecco che esiste anche in capo a loro - cioè agli sposi committenti del ritratto - un diritto a usare tali originali.
Questo significa che gli originali del matrimonio - in assenza di patti scritti - restano correttamente al fotografo (vedi sopra), il quale, tuttavia, su richiesta e dietro pagamento deve consegnare gli originali agli sposi che li vogliano riscattare.
Dal canto loro, gli sposi NON hanno titolo per pretendere tali originali (o i files) senza pagare un apposito e congruo compenso.
In assenza di differente pattuizione, il valore degli originali o dei files originari è determinabile in percentuale al costo complessivo, ed in proporzione inversa al tempo trascorso dall'evento o cerimonia fotografata.
I files digitali originari, o copie degli stessi di risoluzione adatta alla stampa, non devono essere automaticamente consegnati, ma - rappresentando il mezzo assimilabile alla matrice con cui si esercita il diritto di riproduzione - sono oggetto di separata trattativa economica.
Per alcune indicazioni sulla possibilità di stima del prezzo di riscatto e altri approfondimenti, a www.fotografi.org/originali
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